Il 10% di anticipazione deve essere rendicontato insieme al resto delle spese che saranno rendicontate, secondo art.6 comma 3 "Successivamente al perfezionamento del presente Accordo, su richiesta del Soggetto sub attuatore, l’AgID rende disponibile a quest’ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta e fermo restando la effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, una quota di anticipazione fino al massimo del 10% dell’importo complessivo di cui al comma 1 e al comma 2, oggetto di successiva rendicontazione".